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Fabbricati non iscritti al catasto
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Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica lo specifico criterio contabile, in base al quale i costi registrati vanno moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con apposito decreto del Ministero delle Finanze. Per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o i costi incrementativi sono stati contabilizzati. |
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Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (aumentata del 5%), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. |
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Per i fabbricati rurali bisogna distinguere tra fabbricati rurali ad uso abitativo e fabbricati rurali strumentali. I fabbricati a destinazione abitativa sono considerati rurali soltanto nel caso in cui vengano rispettati contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dalle lettere da a) a e) dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 133, e modificato dal Dpr 23 marzo 1998, n. 139. L'assenza di un solo requisito è sufficiente per far perdere ai fabbricati in questione la caratteristica della ruralità. |
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Fabbricati Categoria
Catastale B |
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Per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, l'art. 2, comma
45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286) ha disposto la rivalutazione da 100 a 140
del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale. Tale rivalutazione
è entrata in vigore il 3 ottobre 2006 ed ha avuto effetto solo sugli
ultimi 3 mesi del 2006, cioè sul saldo Ici pagato nel mese di dicembre
2006. Essa non costituisce, di per sé, causa di variazione e, quindi, non
determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione. |